Legge Zan, un provvedimento liberticida? Andiamo con ordine. Nel pieno dell’emergenza covid-19, con il Governo che brancola nel buio ed il Parlamento che cerca, a fatica, di riconquistare il proprio ruolo di organo legislativo, la Camera dei Deputati ha trovato il tempo per approvare, lo scorso 4 novembre, l’urgentissimo disegno di legge contro l’omotransfobia nel testo unificato Zan- Boldrini-Scalfarotto-Bartolozzi.
La proposta di legge punta alla modifica degli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale rendendo punibile con la pena della reclusione fino a sei anni chi propaganda idee e istiga a commettere violenze o atti di provocazione alla violenza, partecipa o promuove organizzazioni aventi come scopo l’incitamento alla discriminazione fondata su sesso, genere, orientamento sessuale ed identità di genere. Prevede, altresì, un aumento della pena fino alla metà per i reati commessi per tali finalità.
Una misura descritta come indispensabile per arginare le violenze commesse in danno di omosessuali e transgender, quasi che a questi ultimi qualcuno avesse inibito l’accesso alla tutela giurisdizionale in ragione del loro orientamento sessuale.
Interessante il recente intervento di Tiziano Ferro, il quale dalla copertina di Vanity Fair proclama che il provvedimento sia necessario perché “tutta la discriminazione – i calci, i pugni, le spinte – che ho subito da ragazzino non devono succedere ancora”.
E che dire della giovane Camilla, che per giorni ha occupato le vetrine social raccontando di non essere tutelata dai vicini che le tagliano le gomme dell’auto e la perseguitano perché lesbica?
Forse qualcuno le impedisce di adire l’Autorità Giudiziaria per denunciare simili fatti?
A meno di una modifica del codice penale intervenuta nottetempo e rimasta ignota a chi scrive, non risulta che la perseguibilità dei reati sia subordinata ad una verifica in ordine all’orientamento sessuale della persona offese.
Tiziano e Camilla avrebbero potuto denunciare gli autori dei reati commessi in loro danno e reclamarne la punizione in un’aula di giustizia, ottenendo persino il risarcimento del danno ma hanno preferito lamentare sul web una non meglio specificata mancanza di tutela da parte dello Stato, che rimane tutta da dimostrare.
Di contro, quello che questa proposta di legge intende introdurre è proprio una “uno strumento speciale di protezione” (proposta 569 – Zan) legato al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere della vittima.
Legge Zan e identità di genere: un caos di definizioni totalmente arbitrarie
Proprio la nozione di identità di genere ha sollevato non poche perplessità: si tratta di un concetto privo di qualificazione giuridica e totalmente slegato da parametri oggettivi ma connesso strettamente alla percezione che il soggetto ha di sé. L’identità di genere è, secondo i promotori del DDL, indipendente dal sesso biologico, dal genere e dall’orientamento sessuale e riguarda un sentimento interiore di appartenenza ad un genere.
Come noto, gli orientamenti sessuali sono potenzialmente infiniti ed infinite sono le mutazioni di quella percezione di sé che l’individuo può avere. L’identità di genere diviene così un concetto assolutamente indeterminato, passibile di mutazioni repentine, slegato da qualsivoglia oggettività e prevedibilità.
Nella stessa proposta di legge 107 C Boldrini si legge “ai fini della legge penale si intende per identità di genere la percezione che una persona ha di sé come uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico”.
Per definire l’identità di genere non si tiene conto degli attributi sessuali e non importa come appaia un individuo, la percezione soggettiva deve prevalere sulla evidenza oggettiva: ciò si pone in totale contrasto con l’esigenza di sufficiente determinatezza della norma penale che impone al legislatore di individuare in modo chiaro le condotte penalmente rilevanti e punibili, senza lasciare spazio a formulazioni vaghe, indeterminate, ambigue o prive di definizione giuridica.
L’ingresso del (non) concetto di identità di genere nel sistema penale finirebbe per lasciare all’interpretazione della vittima ed alla sua sensibilità la qualificazione della condotta: se l’identità di genere non coincide con il sesso, né con la manifestazione esteriore dell’individuo, ed è, peraltro, mutevole e fluida, come potrà rinvenirsi un movente discriminatorio nell’agire altrui se non rimettendosi totalmente alla valutazione di chi eventualmente si senta discriminato?
Ed in che modo l’accusato potrà difendersi e confutare una dato, quello presupposto dell’identità di genere, che non è oggettivo ma legato esclusivamente a ciò che la vittima percepisce di sé in quel dato momento?
Accuse di discriminanzione random in arrivo?
Chi sarà accusato di un reato di discriminazione non solo non potrà sapere in anticipo che la sua condotta era penalmente rilevante – a meno di una compiuta, preventiva, indagine sulla identità di genere della persona che ha davanti – ma non avrà alcun mezzo per difendersi dagli addebiti.
Al Giudice non resterà che credere o meno alla percezione della vittima e stabilire in maniera pressoché arbitraria quando un fatto costituisca reato e quando no.
È evidente come la potestà punitiva dello Stato non possa dipendere dalla percezione della vittima e non possa essere ancorata a concetti volatili, fluidi, mutevoli ed indeterminati come quello di identità di genere.
In questa palude di – intenzionale -indeterminatezza appare tutt’altro che dirimente la corsa ai ripari dello scorso 27 ottobre, quando in aula è stato approvato l’emendamento che definisce identità di genere “l’identificazione percepita e manifesta di sé in relazione al genere anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.
Una supercazzola inserita nel testo dopo i rilievi del Comitato per la legislazione che segnalava, tra le mille criticità del testo unificato, la mancanza di definizione dei concetti di sesso, genere, orientamento sessuale ed identità di genere, ma che non risolve affatto i dubbi interpretativi appena sollevati.
Difficoltosa è anche la perimetrazione del concetto di idee fondate sull’odio e di atti di discriminazione o di istigazione a delinquere “fondati sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere”: alla luce del progetto di legge Zan, integra reato sostenere che la famiglia è quella composta da un uomo ed una donna e dalla loro prole? Integra reato la condotta di un sacerdote che predichi gli insegnamenti della Chiesa in tema di omosessualità? Integra reato ritenere che gli esseri umani si dividano in maschi e femmine? È punibile penalmente per avere commesso discriminazione colui che si opponga alla maternità surrogata sostenendo che i bambini abbiano bisogno di una madre e di un padre? Rischia di essere trascinato in Tribunale chi ritiene che un individuo biologicamente maschio non possa competere nello sport nella categoria riservata alle donne? È discriminatorio e transfobico opporsi alla rettificazione del sesso su un dodicenne? E che dire delle – aberranti – quote rosa? Un individuo di sesso biologico maschile che si percepisca donna avrà diritto alla quota alle donne riservata? Taluni benefici o opportunità potranno ancora essere riservati agli individui in ragione del loro sesso biologico o dovranno ancorarsi alla percezione che ciascuno di sé, pena l’accusa di discriminazione?
I genitori saranno liberi di educare i figli secondo i loro principi e di sottrarli all’educazione sessuale nelle scuole ove in contrasto coi loro valori? In una società in cui, secondo una certa schiera di intellettuali, i figli non sono dei genitori ma dello Stato, il sogno di alcuni di togliere i figli agli omofobi – o presunti tali – per farli rieducare alla Senatrice Cirinnà potrà finalmente realizzarsi?
Domande a cui è impossibile dare risposta ex ante e che rendono questa proposta di legge tecnicamente irricevibile e pericolosa per le ripercussioni che è destinata ad avere sulla libera manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione. Che si tratti del tentativo di imbavagliare una parte della popolazione in dissenso con le politiche dei proponenti emerge chiaramente dalla formulazione della proposta Boldrini che punta a rendere penalmente perseguibile la “diffusione in qualsiasi modo” in luogo della “propaganda”, “l’incitamento” al posto “dell’istigazione”, sostituendo i “motivi” alle “finalità” discriminatorie così ampliando e rendendo ancor più fumoso l’ambito di operatività della norma.
Tranquilli, la legge Zan vi “consente” di manifestare il vostro pensiero
Si commenta da sé l’iniziale previsione, oggi mitigata, circa l’obbligatorietà della sanzione accessoria dei lavori di pubblica utilità presso associazioni LGBT che, nel disegno boldriniano avrebbe dovuto portare a termine l’opera di rieducazione dei dissenzienti che oggi, grazie alla legge Zan, potrà principiare già nell’età scolastica.
L’impatto deflagrante del DDL Zan sulla libertà costituzionale di manifestare il pensiero emerge in tutta la sua tragicità quando gli stessi promotori scrivono, all’articolo 3 del testo unificato “sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte”.
I deputati Zan, Scalfarotto e Boldrini vi consentono di esprimere opinioni e di tenere condotte legittime.
Siategli grati e non temete, è tutto a posto.
A voi cosa tolgono?
(di Dalila di Dio)