La nostra Costituzione non prevede lo stato di emergenza
Ora, il problema è che non trovandoci effettivamente in uno stato di guerra, e non esistendo un articolo della Costituzione che disciplini emergenze di questo tipo, il Governo ha dovuto servirsi dei Dpcm (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), atti legittimati dall’articolo 17 della legge 400/1988: “Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione”.
L’insidia dei Dpcm
Abuso dei Dpcm ed esautorazione del Parlamento
Più che sensato, a questo proposito, il recente intervento della presidente della Camera Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha dovuto ricordare al premier Conte che “la Costituzione dice che le Camere sono il centro dell’azione legislativa e il Parlamento l’interlocutore primo e insostituibile del Governo”. Secondo la presidente della Camera, “pesa, certamente, l’avere gestito tutte le fasi dell’emergenza con un ricorso esagerato a Dpcm, emanati senza preventiva consultazione con un voto del Parlamento. Ma su cui grava, soprattutto, il ricorso troppo frequente a dl dal contenuto ‘omnibus’, per di più blindati dal Governo con il voto di fiducia, sui quali un ramo del Parlamento finisce per non toccar palla”.
Evidentemente, il premier Conte ci ha preso fin troppo gusto a concederci, dall’alto della sua autorità e quando facciamo i bravi, le nostre libertà inviolabili.
(di Flavia Corso)